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Legge di Bilancio 2022 – Misure a tutela della genitorialità

di Cesare Miceli
Legge di Bilancio 2022 - Misure a tutela della genitorialità

l’INPS con la Circolare n. 1 del 3 gennaio 2022 fornisce le prime indicazioni relativamente alle nuove misure disciplinate dalla Legge di Bilancio 2022 in materia di tutela della maternità e della paternità per le lavoratrici e per i lavoratori autonomi e in materia di congedo obbligatorio e facoltativo di paternità per i lavoratori dipendenti.

Si introducono in particolare, per le lavoratrici autonome con reddito fino a 8.145 euro, tre mesi in più di congedo di maternità. Questo periodo si aggiunge ai cinque mesi già attualmente previsti, portando a otto mesi la durata del congedo di maternità per le lavoratrici autonome.
Nel dettaglio la misura si applica:
– alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata (art.2 legge 08/08/1995, n.335);
– lavoratrici iscritte alle Gestioni autonome INPS;
– libere professioniste iscritte alle casse professionali.

L’INPS ha altresì chiarito che, nonostante il dettato normativo menzioni solo le lavoratrici come destinatarie della tutela, la stessa debba essere riconosciuta anche ai padri lavoratori autonomi o iscritti alla Gestione separata che si trovino nelle stesse condizioni.

Per poter richiedere l’ulteriore periodo di maternità è necessario che il reddito dichiarato nell’anno precedente il periodo di maternità non superi l’importo di 8.145,00 euro. Per anno civile precedente si intende il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre.

DI SEGUITO I DETTAGLI PER LE SINGOLE OPZIONI
Lavoratrici e lavoratori autonomi
Alle lavoratrici e ai lavoratori autonomi, può essere riconosciuta un’indennità di maternità/paternità per i 3 mesi immediatamente successivi ai 5 mesi di maternità/paternità (2 prima del parto e 3 dopo il parto) di cui all’articolo 66 del D.lgs. n. 151/2001, purché siano in possesso della regolare copertura contributiva per tutto il periodo indennizzabile per maternità.
Il congedo parentale per le madri lavoratrici autonome, pari a 3 mesi da fruire entro il primo anno di vita (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione) del minore, potrà essere fruito soltanto al termine di tutto il periodo indennizzabile di maternità.

Lavoratrici e lavoratori iscritti alla Gestione Separata
Le libere professioniste/liberi professionisti e categorie assimilate iscritti alla Gestione separata possono fruire dell’indennità di maternità/paternità per i 3 mesi immediatamente successivi (anche in caso di adozione o affidamento):
• ai 3 mesi successivi al parto;
• ai 4 mesi successivi al parto in caso di flessibilità;
• ai 5 mesi successivi al parto in caso di fruizione esclusiva dopo il parto;
• ai giorni non goduti nel caso di parto prematuro o fortemente prematuro, che si sommano al l periodo di maternità post partum.

Per le lavoratrici parasubordinate, invece, può essere riconosciuta un’indennità di maternità/paternità per i 3 mesi immediatamente successivi:
• ai 3 mesi successivi al parto;
• ai 4 mesi successivi al parto in caso di flessibilità;
• ai 5 mesi successivi al parto in caso di fruizione esclusiva dopo il parto;
• ai 7 mesi successivi al parto in caso di interdizione prorogata;
• ai giorni non goduti nel caso di parto prematuro o fortemente prematuro, che si aggiungono al periodo di maternità post partum.

Periodo transitorio
I tre mesi aggiuntivi di maternità/paternità dovranno iniziare in data non precedente al mese di gennaio 2022. Per il diritto, anche il periodo precedente di congedo obbligatorio (i cinque mesi ordinari, deve essere iniziato dopo il primo gennaio 2022, oppure prima ma parzialmente ricadente nel 2022. Se invece i cinque mesi di congedo sono scaduti prima del 31 dicembre 2021, non spettano gli ulteriori tre mesi di maternità.

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