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Contributo a fondo perduto residuale dl sostegni bis – al via le domande fino al 28 dicembre

di Gianpaolo Miceli
Contributo a fondo perduto residuale dl sostegni bis - al via le domande fino al 28 dicembre

Un’opportunità, ma i tempi sono troppo ristretti, serve una riapertura dei termini nel 2022

Con il provvedimento n. 336196 del 29/11/2021 l’Agenzia delle entrate ha pubblicato il modello d’istanza, le relative istruzioni e specifiche tecniche per poter accedere al contributo “residuale” previsto DL Sostegni-bis.

L’invio dell’istanza è possibile dal 29 novembre 2021 e non oltre il 28 dicembre 2021, nel caso in cui l’istanza sia presentata tramite i canali telematici Entratel/Fisconline, ovvero dal 30 novembre 2021 e non oltre il 28 dicembre 2021, nel caso in cui l’istanza sia presentata tramite la procedura web disponibile nell’area riservata del portale “fatture e corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Tra le condizioni per accedere al Contributo a fondo perduto in oggetto vi è la presentazione della Dichiarazione dei redditi entro il 30 settembre 2021 e un peggioramento del risultato economico 2020 rispetto al 2019 di almeno il 30%. Restano fermi, anche in questo caso, il requisito della partita iva attiva al 26 maggio 2021 e l’ammontare dei ricavi/compensi del 2019 non superiori a 10 milioni di euro.

Per quanto riguarda la determinazione dell’ammontare di questo contributo, è previsto che vengano applicate le percentuali definite con decreto del MEF del 12 novembre 2021 – rispettivamente del 30%, 20%, 15%, 10%, 5% a seconda dell’ammontare di ricavi dichiarati nel 2019 – alla differenza tra il risultato d’esercizio 2020 e quello relativo al 2019, al netto dei contributi a fondo perduto eventualmente già riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate.

Nell’istanza si devono indicare tutti i dati rilevanti per il calcolo del contributo, riferiti, quindi, a due anni d’imposta, più tutti i contributi già ottenuti in ragione dell’emergenza COVID, che devono essere portati in riduzione dell’ammontare del contributo lordo spettante, quando, al contrario, l’articolo 1, comma 23 del DL 73/2021, indica espressamente che l’istanza debba contenere solo “l’indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai commi  da  16  a  20”,  e non anche tutti i calcoli necessari per la determinazione del contributo spettante.

Con riferimento a quest’ultimo aspetto, comprendendo che l’obiettivo dell’Agenzia delle entrate sia quello di erogare il contributo entro il 31 dicembre 2021, così come prescrive il “Temporary Framework” UE in vigore quando è stata emanata la misura, ci preme sostenere che considerando la pausa natalizia, 30 giorni di tempo si riducono a poco più di 20 giorni lavorativi, per cui serve urgentemente una riapertura dei termini nel mese di gennaio. A tal fine, sarà nostra cura proporre una norma che consentirà di utilizzare la proroga del Temporary Framework al 30 giugno 2022, stabilita lo scorso 18 novembre 2021.

di Gianpaolo Miceli

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