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Siracusa città di acqua e … vigne

di Marco Monterosso
acqua

Il lunghissimo rapporto che ha legato Siracusa al mare rimonta al suo stesso mito fondativo. Per una città costiera, dotata tra l’altro di un ampio porto naturale, è inevitabile tra l’altro costruire le proprie fortune sulla forza della sua flotta e sulla capacità dei suoi vascelli di commerciare efficacemente attraverso il mare

La storiografia ha largamente studiato questo aspetto facendone, correttamente, un punto centrale delle diverse fasi di sviluppo e declino vissute dalla città nel corso dei secoli.

Tuttavia, questo approccio quasi totalizzante sembra aver oscurato altri aspetti dell’economia locale che in alcune fasi dovevano essere considerati vitali dai siracusani e che, in età tardomedievale, sono attestati da diversi documenti giunti fino a noi.

Questi documenti dimostrano infatti che la città viveva un fecondo rapporto anche con il suo entroterra da cui traeva non solo sostentamento ma da cui ricavava cospicui benefici economici, specie in campo vitivinicolo.

Quando dopo i fatti del Vespro re Pietro ordinò il cosiddetto fodro, una tassazione in natura, necessaria per sfamare le forze messe in campo per scacciare gli angioini dall’Isola, Siracusa ed Augusta, furono tassate per ben 2000 salme di vino, che ammontavano al 28% delle 7000 salme che erano richieste in totale. Vocazione vinicola, quella siracusana, retaggio delle grandi operazioni di bonifica introdotte sulle terre acquisite, con le generose donazioni normanne, da diocesi e abazie.

Vigne sono presenti nei pressi della chiesa di Santa Lucia fuori le mura, nelle terre donate nel 1115 da Giroldo da Lentini al monastero di S. Euplio di Mileto. Vigne anche a Matila e Aguglia donate dalla contessa Adelasia, nel 1140, al vescovo di Cefalù. Vigne a Tremilia e nel casale Chifilim (Cifalino) che nel 1168 appaiono tra i beni soggetti alla diocesi siracusana.

Ancora vigne, autorizzate da Federico II nel 1240, a condizione di non arrecare alcun danno alla sua riserva e al vicino mirteto “destinato a quella stessa caccia”, in magno prato prope Syracusiam.

Siracusa città di acqua e … vigne

Anche quando, il 14 marzo 1319, Federico III approva le consuetudini della città questo aspetto simbiotico tra le vigne e la città appare evidente.

Risulta caratteristica, infatti, la scelta di aprire questo insieme di norme non su precetti di diritto familiare e successorio, così come in gran parte delle raccolte di altre città, ma su regole riguardanti i danni arrecati dagli animali erranti in vineis, olivetis, viridariis et agriculturis.

I risarcimenti stabiliti dal baiulo attraverso una procedura sommaria, sine iudicii strepitu, erano corrisposti sia in natura che in denaro.

Se gli animali mangiavano grano o il lino nei campi, in agriculturis, il colpevole doveva restituire la stessa quantità di grano o lino al momento del raccolto.

Se invece erano danneggiate colture a lungo termine o pregiate, come le viti e gli ulivi, il danno doveva essere risarcito in denaro.

La diffusione di una generalizzata economia basata sul vino appare evidente anche in una disposizione contenuta all’interno del 38° capitolo che prevedeva per i siracusani una sorta di “diritto di cantina”.

Ogni cittadino, nella propria casa di abitazione, in domibus vero propriis, aveva infatti il diritto di stoccare e vendere vino al dettaglio, possint vinum includere et vendere.

Siracusa città di acqua e … vigne

Emblematico poi l’ultimo capitolo delle consuetudini, il 49°, il cui testo integrale era:

“E che nessuno, sia cittadino che forestiero, di qualunque condizione e grado sociale sia, osi introdurre o far                introdurre nella città di Siracusa del vino, se non quello proveniente dalle vigne dei cittadini della medesima              città situate nel territorio o distretto della città stessa, sia per mare che per terra.

Che se qualcuno avrà agito in senso contrario rispetto alle premesse, qualunque cittadino di detta città potrà                liberamente sequestrare quel vino per conservarlo a beneficio della Regia Curia; e se vorrà versarlo a terra o in          mare, gli sia concesso; sempre fatta salva, in ogni cosa, la fedeltà nostra e dei nostri eredi”.

Si trattava di una norma di protezionismo commerciale assoluto che colpiva sia i mercanti forestieri, che cercavano di introdurre vino ex alieno territorio per venderlo a basso costo, sia i cittadini siracusani che compravano vino fuori distretto.

Perché, se come già visto, tutti i siracusani potevano vendere vino, questo doveva essere prodotto esclusivamente nel suo territorio.

L’aspetto più sorprendente di questo capitolo è oltretutto la delega conferita ad ogni cittadino di poter intervenire in caso di violazioni della norma, quilibet civis dictae civitatis possit libere capere vinum ipsum.

La pena per il contrabbando non era tra l’altro una semplice multa ma prevedeva due sole opzioni, il sequestro o la distruzione immediata.

Il cittadino che scopriva un carico di vino forestiero era infatti autorizzato a sversare il vino a terra o a gettarlo in mare, fundere in terram sive in mare.

Se decideva di non distruggerlo, il vino diventava di proprietà della secrezia, che provvedeva ad incamerarlo o rivenderlo a proprio beneficio.

A metà Trecento la produzione e il commercio del vino non riguardavano più solo gli enti ecclesiastici ma diventarono un affare che coinvolgeva direttamente le famiglie più in vista della città.

Grandi possessori di vigne erano gli Arezzo, nelle contrade S. Lucia, Galermi, Teracati, Muragli, S. Giovanni, Catarrarum e Racalcaccia.

I Campolo possedevano vigne nell’isola della Maddalena, i Mustriola a Targia, i Ruffino, i Capici e i Cammarino a Santa Lucia.

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