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Inchiesta sull’Asp di Siracusa, tribunale del Riesame: “Da Caltagirone nessuna disponibilità a patti illeciti”

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Depositate le motivazioni del rigetto dell’appello della Procura

“Cade il castello di accuse che ipotizzava un asservimento della funzione pubblica di Alessandro Caltagirone, già direttore generale dell’Asp di Siracusa,  agli interessi privati nella gara per i servizi di ausiliarato dell’Azienda siracusana.

A dirlo sono gli avvocati difensori di Caltagirone,  Giuseppe Seminara e Pietro Canzoneri dopo il deposito, avvenuto oggi, delle motivazioni del tribunale della libertà di Palermo che ha rigettato l’appello della Procura: “L’ordinanza del Tribunale del Riesame di Palermo – dichiarano – restituisce l’immagine di un dirigente che, lungi dal partecipare a trame corruttive, ha mantenuto un profilo di rigorosa neutralità e distacco”.

Si legge nell’ordinanza “non risulta individuabile un intervento posto in essere (o anche solo promesso) dal Direttore generale Caltagirone in favore della società Dussmann idoneo a integrare la “corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio”.

“Caltagirone – spiegano – non ha mai manifestato impegni o disponibilità, “reagendo con evidente riottosità”, laddove gli interlocutori ponevano il tema della procedura di gara, “chiudendo rapidamente gli incontri”, così come affermato dallo stesso Tribunale .

Il Tribunale del Riesame, nelle motivazioni,  mette in rilievo come Caltagirone, sin dai primi contatti intermediati, abbia ribadito la priorità delle procedure di gara regionali in corso, fornendone inoltre prova documentale in occasione dell’interrogatorio.

Relativamente al rinvio della procedura di gara di fine luglio il Tribunale ritiene che “il rinvio sarebbe stato motivato dall’esigenza di attendere gli sviluppi della parallela gara centralizzata CUC “Sanità 2” (Gara regione sicilia), rispetto alla quale quella dell’Asp Siracusa si configurava come “gara ponte”, onde evitare repentini stravolgimenti degli assetti in essere.

In tal senso – aggiungono gli avvocati -depongono anche le comunicazioni intercorse con la CUC in quel periodo,
versate in atti, dalle quali emerge un effettivo interessamento (del Direttore generale Caltagirone) alla tempistica e all’esito della procedura centralizzata”.

Il Tribunale del Riesame riconosce che il Direttore Generale era percepito dagli imprenditori come un interlocutore difficile, proprio a causa della sua indisponibilità a fornire rassicurazioni fuori dai canali legali.

Non vi è, inoltre, alcuna evidenza che Caltagirone abbia esercitato pressioni sulla stazione appaltante; i commissari asserivano, al contrario, di non aver mai avuto contatti diretti con lui”.

“Questa ordinanza ristabilisce la verità dei fatti – concludono  gli avvocati Giuseppe Seminara e Pietro Canzoneri – e ribadisce come il comportamento di Caltagirone sia stato sempre integerrimo. Nella sua qualità di Direttore Generale non ha mai ceduto ad alcuna pressione, né ha mai mostrato disponibilità a favorire interessi privati, respingendo ogni ipotetico tentativo di interferenza e operando nell’esclusivo interesse della legalità e dell’amministrazione sanitaria”.

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