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ordinanza sindacale

Prevenzione e lotta attiva agli incendi: obblighi e divieti per il 2026

prevenzione

Ai trasgressori sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad euro 5.000 e non superiore ad euro 50.000

Arriva puntuale, anche quest’anno, l‘ordinanza sindacale di prevenzione e lotta attiva agli incendi che sarà in vigore, oltre a Siracusa che nel periodo di massimo rischio incendi (dal 15 maggio al 31 ottobre 2026), anche nei periodi di allerta.

Ecco cosa prevede l’ordinanza punto per punto:

E’ fatto divieto assoluto per tutto il periodo di accensione dei fuochi di ogni genere: di combustione dei residui vegetali agricoli e forestali anche se derivanti da sfalci, potature o ripuliture in loco, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale, rifiuti vegetali sia derivanti da attività svolta da privati che da aziende agricole, così l’eventuale accumulo;

E’ fatto divieto, in prossimità di boschi e aree protette, terreni agricoli e/o cespugliati, lungo le strade comunali, provinciali, statali, le sedi autostradali e ferroviarie che costeggiano terreni con cespugli facilmente infiammabili, parchi e pinete urbane, ricadenti all’interno del territorio comunale, di:
a) usare apparecchi a fiamma libera od elettrici che producano faville;
b) fumare, gettare fiammiferi, sigari e sigarette e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco;
c) compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo di incendio;
d) esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, anche in occasione di feste di solennità in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti;
e) parcheggiare veicoli su aree prossime a presenza di erba e vegetazione secca;

E’ fatto obbligo – per i proprietari, i conduttori, gli affittuari, i gestori, amministratori di stabili, responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali, responsabili di cantieri edili e stradali o comunque a carico di chiunque che, a qualsiasi titolo, goda di terreni (non edificati e/o aree a verde anche di natura pertinenziale), in precario stato di manutenzione all’interno del territorio comunale e/o di fondi rustici ed aree agricole di qualsiasi natura e loro pertinenze non coltivate, a riposo od abbandonate – di provvedere ad effettuare le necessarie opere di difesa passiva di prevenzione incendi, consistenti negli interventi di pulizia, di bonifica, di diserbo di aree incolte.

E’ fatto obbligo inoltre di provvedere, in particolar modo, all’estirpazione di sterpaglie, rovi, cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e di rami che si protendano sui cigli delle strade adibite al pubblico transito, compresi anche i bordi dei marciapiedi, al diserbo di aree incolte interessanti sempre fronti stradali di pubblico transito, alla rimozione di rifiuti, ivi compresi lo sgombero dei covoni di grano, la rimozione delle stoppie dei cereali, erbe, ramaglie, foglie secche o altro materiale combustibile che possa essere fonte/veicolo, anche accidentale, di incendio, creando delle fasce tagliafuoco su tutto il perimetro esterno, ed anche sui fronti liberi su strada, per una larghezza minima di tali fasce di non meno di 10 metri.

La pulizia, la bonifica, nonché il trasporto ed il conferimento in discariche autorizzate di tutti i materiali rimossi da tali aree, dovranno essere effettuate secondo quanto previsto dalla legislazione e dai regolamenti anche comunali vigenti in materia.

E’ fatto obbligo, in prossimità di strade pubbliche e private, lungo le ferrovie e le autostrade, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti, e/o linee di trasmissione energetica, telefonica o idrica ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà – per i detentori a qualsiasi titolo, persone fisiche o giuridiche di aree private e/o o pubbliche – di mantenere in efficienza le fasce tagliafuoco di protezione, ed a realizzare una fascia parafuoco di protezione, di larghezza non inferiore a dieci metri, lungo l’intero perimetro del fondo.

Tale fascia di protezione, per i proprietari e/o i gestori e/o i conduttori di campeggi, villaggi turistici, agriturismi, alberghi e strutture ricettive, centri residenziali si estende a non meno di venti metri.

Tali distanze dovranno essere ragionevolmente aumentate in relazione all’altezza ed alla densità (fitta vegetazione, alberi di alto fusto, presenza di materiale infiammabile), in maniera da non costituire evidente pericolo per le abitazioni e per nessuna delle persone che si trovino in prossimità di tali zone territoriali.

E’ fatto obbligo a tutti i detentori a qualsiasi titolo di terreni coltivati a seminativo, di garantire una fascia di tagliafuoco avente un ampiezza non inferiore a metri dieci lungo l’intero perimetro del fondo.

Negli appezzamenti di notevole estensione, durante la semina e per quanto possibile, anche nelle fasi successive, dovranno essere predisposte, a distanza di duecento metri, con direzione ortogonale, delle fasce di rispetto totalmente prive di vegetazione di larghezza pari a dieci metri. Non sarà possibile, in alcun modo, mantenere sui terreni stoppie prive dei parafuochi sopracitati;

E’ fatto obbligo ai concessionari di impianti esterni di gas, di petrolio liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico, di mantenere sempre sgombra e priva di vegetazione l’area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a venti metri;

E’ fatto obbligo ai proprietari ed ai conduttori dei motori a scoppio od a combustione, destinati ad azionare le trebbie, durante le trebbiature, di tenere applicato all’estremità superiore del tubo di scappamento, un dispositivo parascintille;

E’ fatto obbligo ai detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo di lasciare, intorno a dette strutture, una fascia di rispetto, completamente sgombra di vegetazione, di lunghezza non inferiore a dieci metri;

E’ fatto espresso divieto a chiunque di accendere fuochi liberi o per bivacco in prossimità di vegetazione suscettibile di rischio di incendio.

Gli Enti pubblici proprietari e/o responsabili di aree, strade e ferrovie hanno l’onere di farsi carico di pulire le banchine e le scarpate delle vie di comunicazione di propria pertinenza.

La manutenzione dei bordi stradali per la prevenzione degli incendi deve essere limitata all’asportazione di piante secche, rovi od altro materiale infiammabile. Devono in ogni caso essere conservati gli alberi di qualsiasi specie, purché vitali, nonché gli arbusti aventi funzione produttiva od ornamentale ovvero di protezione e difesa del suolo;

In caso di procurato incendio o di inadempimento agli obblighi di cautela prescritti ed esecuzione di azioni che possano determinare, anche solo parzialmente, l’innesco di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo, nonché di incendi in zone di interfaccia urbano-rurale, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad euro 5.000 e non superiore ad euro 50.000.

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